Senatusconsultum Liboniànum
Senatusconsultum Liboniànum
Senatusconsultum [vedi] risalente al 16 d.C., ed integrato da un successivo edìctum Claudii de falsàriis, contenne disposizioni relative al crìmen falsi [vedi].
In particolare, il (—) stabilì che dovesse esser ritenuto responsabile di falso, il soggetto che era stato incaricato dal testatore di redigere il testamento, qualora risultasse beneficiario di un legàtum [vedi], a meno che il testatore non avesse personalmente ed esplicitamente confermato il legato. In caso contrario, la disposizione era dichiarata nulla, ed il colpevole era punito con l’interdìctio aqua et igni [vedi].
Senatusconsultum [vedi] risalente al 16 d.C., ed integrato da un successivo edìctum Claudii de falsàriis, contenne disposizioni relative al crìmen falsi [vedi].
In particolare, il (—) stabilì che dovesse esser ritenuto responsabile di falso, il soggetto che era stato incaricato dal testatore di redigere il testamento, qualora risultasse beneficiario di un legàtum [vedi], a meno che il testatore non avesse personalmente ed esplicitamente confermato il legato. In caso contrario, la disposizione era dichiarata nulla, ed il colpevole era punito con l’interdìctio aqua et igni [vedi].