Senatusconsultum Iuventiànum

Senatusconsultum Iuventiànum

Senatusconsultum
[vedi] emanato nel 129 d.C.; stabilì che legittimato passivo dell’hereditàtis petìtio [vedi] potesse essere anche il soggetto che non possedeva più le cose appartenenti all’eredità, avendole già alienate. Stabilì, inoltre, che il possessore in mala fede dovesse restituire, oltre al controvalore delle res ereditarie, anche gli interessi, mentre il possessore in buona fede era tenuto solo a restituire il ricavato della vendita dei beni ereditari.