Semiplena probàtio
Semiplena probàtio [lett. “prova semipiena”; cfr. art. 2736 c.c.]
Espressione adoperata in relazione alla fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 2736, 1° co., n. 2.
La (—) è una situazione probatoria non soddisfacente: l’art. 2736 cit. stabilisce che, nei casi in cui la domanda o le eccezioni non risultano pienamente provate, pur non essendo del tutto sfornite di prova, il giudice può deferire ad una delle parti il giuramento suppletorio, al fine di decidere la causa.
Espressione adoperata in relazione alla fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 2736, 1° co., n. 2.
La (—) è una situazione probatoria non soddisfacente: l’art. 2736 cit. stabilisce che, nei casi in cui la domanda o le eccezioni non risultano pienamente provate, pur non essendo del tutto sfornite di prova, il giudice può deferire ad una delle parti il giuramento suppletorio, al fine di decidere la causa.