Semiplena probàtio

Semiplena probàtio [lett. “prova semipiena”; cfr. art. 2736 c.c.]

Espressione adoperata in relazione alla fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 2736, 1° co., n. 2.
La (—) è una situazione probatoria non soddisfacente: l’art. 2736 cit. stabilisce che, nei casi in cui la domanda o le eccezioni non risultano pienamente provate, pur non essendo del tutto sfornite di prova, il giudice può deferire ad una delle parti il giuramento suppletorio, al fine di decidere la causa.