Semel testator semper testator
Semel testator semper testator [Chi aveva fatto testamento una volta non poteva trarsi indietro]
Il “testamentum” fu considerato revocabile dal “testator” in ogni momento prima della morte ma con alcune differenze tra ius civile, ius honorarium, ordinamento postclassico.
— Nello “ius civile” [vedi], il “testamentum” poteva essere revocato solo mediante la confezione di un nuovo e diverso testamento. Chi aveva fatto testamento una volta non aveva dunque la possibilità di tirarsi indietro in applicazione del principio (—).
— Nello “ius honorarium” [vedi] il testamento era considerato dal punto di vista documentale: il testator poteva revocare il testamento anche “distruggendo” le tavole testamentarie.
In questo caso, però, dal momento che iure civili, come abbiamo appena visto, il testamento era sempre valido, il pretore concesse agli eredi ab intestato la bonorum possessio sine tabulis [vedi].
— Nel diritto postclassico, il testamento era considerato revocato e quando il “testator” aveva fatto un altro testamento, e quando il “testator” aveva volontariamente lacerato il documento. Giustiniano aggiunse a queste ipotesi il caso del “testator” che aveva pubblicamente dichiarato alla presenza di tre testimoni di volerlo revocare.
Il “testamentum” fu considerato revocabile dal “testator” in ogni momento prima della morte ma con alcune differenze tra ius civile, ius honorarium, ordinamento postclassico.
— Nello “ius civile” [vedi], il “testamentum” poteva essere revocato solo mediante la confezione di un nuovo e diverso testamento. Chi aveva fatto testamento una volta non aveva dunque la possibilità di tirarsi indietro in applicazione del principio (—).
— Nello “ius honorarium” [vedi] il testamento era considerato dal punto di vista documentale: il testator poteva revocare il testamento anche “distruggendo” le tavole testamentarie.
In questo caso, però, dal momento che iure civili, come abbiamo appena visto, il testamento era sempre valido, il pretore concesse agli eredi ab intestato la bonorum possessio sine tabulis [vedi].
— Nel diritto postclassico, il testamento era considerato revocato e quando il “testator” aveva fatto un altro testamento, e quando il “testator” aveva volontariamente lacerato il documento. Giustiniano aggiunse a queste ipotesi il caso del “testator” che aveva pubblicamente dichiarato alla presenza di tre testimoni di volerlo revocare.