Secùri percùssio
Secùri percùssio [Decapitazione]
Secondo parte della dottrina, era la pena riservata, in diritto penale romano, al soggetto che si fosse reso responsabile della commissione del crimine di perduèllio [vedi].
È opportuno precisare che la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 del Codice penale del 1930, non è ammessa nel nostro ordinamento secondo quanto stabilito dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal Codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
Di recente, la L. n. 589/94 ha, tuttavia abrogato l’art. 241 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che, dunque, scompare definitivamente dal nostro sistema giuridico.
Secondo parte della dottrina, era la pena riservata, in diritto penale romano, al soggetto che si fosse reso responsabile della commissione del crimine di perduèllio [vedi].
È opportuno precisare che la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 del Codice penale del 1930, non è ammessa nel nostro ordinamento secondo quanto stabilito dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal Codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
Di recente, la L. n. 589/94 ha, tuttavia abrogato l’art. 241 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che, dunque, scompare definitivamente dal nostro sistema giuridico.