Secùri percùssio

Secùri percùssio [Decapitazione]

Secondo parte della dottrina, era la pena riservata, in diritto penale romano, al soggetto che si fosse reso responsabile della commissione del crimine di perduèllio [vedi].
È opportuno precisare che la pena di morte (comunque cagionata), pur prevista nell’originaria formulazione degli artt. 17 n. 1 e 21 del Codice penale del 1930, non è ammessa nel nostro ordinamento secondo quanto stabilito dall’art. 27, 4° co., Cost.; essa era già stata, peraltro, precedentemente soppressa, con conseguente assorbimento nell’ergastolo, sia per i delitti previsti dal Codice penale (D.L.L. n. 224/1944), che per quelli previsti da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (D.L. n. 21/1948).
Di recente, la L. n. 589/94 ha, tuttavia abrogato l’art. 241 del codice penale militare di guerra, l’unica disposizione che ancora prevedeva la pena di morte che, dunque, scompare definitivamente dal nostro sistema giuridico.