Scriptura
Scriptura [Scrittura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]
Modo di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], rientrante nell’ambito dell’accessione [vedi accèssio] di cosa mobile a cosa mobile. In particolare, si riteneva che il proprietario delle cose sulle quali un terzo avesse scritto (pergamene, papiri) acquistava la proprietà delle sostanze usate per scrivere (inchiostro, cera), e, con esse, dello scritto.
L’autore dello scritto perdeva, pertanto, ogni diritto sul prodotto intellettuale: il proprietario delle pergamene o dei papiri poteva, infatti, a sua libera scelta, distruggere lo scritto o divulgarlo. Egli era tenuto, tuttavia, a pagare le spese di scrittura e, se rifiutava di farlo, reclamando egualmente la proprietà dello scritto, poteva vedere paralizzata la sua pretesa da una excèptio doli mali [vedi exceptio doli; dolus malus].
Modo di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], rientrante nell’ambito dell’accessione [vedi accèssio] di cosa mobile a cosa mobile. In particolare, si riteneva che il proprietario delle cose sulle quali un terzo avesse scritto (pergamene, papiri) acquistava la proprietà delle sostanze usate per scrivere (inchiostro, cera), e, con esse, dello scritto.
L’autore dello scritto perdeva, pertanto, ogni diritto sul prodotto intellettuale: il proprietario delle pergamene o dei papiri poteva, infatti, a sua libera scelta, distruggere lo scritto o divulgarlo. Egli era tenuto, tuttavia, a pagare le spese di scrittura e, se rifiutava di farlo, reclamando egualmente la proprietà dello scritto, poteva vedere paralizzata la sua pretesa da una excèptio doli mali [vedi exceptio doli; dolus malus].