Satisdatio rem pupìlli sàlvam fòre
Satisdatio rem pupìlli sàlvam fòre [Garanzia a tutela del patrimonio del pupillo]
La (—) era una cautio prætoria [vedi cautio] che si concretava in una promessa prestata dal tutore [vedi tutela] legittimo nella forma della stipulàtio [vedi] e con l’intervento di garanti.
La (—), introdotta in epoca imperiale allo scopo di salvaguardare e tutelare il pupillo, comportava l’assunzione dell’obbligo, da parte del tutore, di amministrare il patrimonio pupillare secondo buona fede.
La (—) poteva essere richiesta dal magistrato anche al tutore dativo [vedi tùtor dativus]. Non era tenuto a prestare la (—) il tùtor testamentàrius [vedi]; essa valeva unicamente come titolo preferenziale laddove il testatore avesse nominato più tutori. In età classica il tutore legittimo o testamentario che avesse prestato la (—), era esposto, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di gestione, all’àctio ex stipulàtu [vedi].
La (—) era una cautio prætoria [vedi cautio] che si concretava in una promessa prestata dal tutore [vedi tutela] legittimo nella forma della stipulàtio [vedi] e con l’intervento di garanti.
La (—), introdotta in epoca imperiale allo scopo di salvaguardare e tutelare il pupillo, comportava l’assunzione dell’obbligo, da parte del tutore, di amministrare il patrimonio pupillare secondo buona fede.
La (—) poteva essere richiesta dal magistrato anche al tutore dativo [vedi tùtor dativus]. Non era tenuto a prestare la (—) il tùtor testamentàrius [vedi]; essa valeva unicamente come titolo preferenziale laddove il testatore avesse nominato più tutori. In età classica il tutore legittimo o testamentario che avesse prestato la (—), era esposto, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di gestione, all’àctio ex stipulàtu [vedi].