Revìsio per saltum

Revìsio per saltum [Impugnazione immediata in Cassazione; cfr. art. 569 c.p.p.]

L’espressione è adoperata per indicare quei casi in cui è consentito impugnare una sentenza di primo grado, proponendo immediatamente ricorso in Cassazione e “saltando” il giudizio d’appello (omisso medio) (es. art. 569 c.p.p.).