Retèntio dòtis

Retèntio dòtis [Ritenzione di dote]

L’espressione indicava il diritto del marito, venuto meno il vincolo matrimoniale [vedi divortium], di trattenere, almeno in parte, la dote [vedi dos] ricevuta. La (—) si concretizzava alternativamente:
— nella restituzione di un importo inferiore rispetto a quanto dovuto;
— nella possibilità di trattenere per sé parte della dote.
Cinque furono le ipotesi di (—):
retentio pròpter mòres [vedi];
retentio propter res donàtas [vedi];
retentio propter res amòtas [vedi];
retentio propter lìberos [vedi];
retentio propter impènsas [vedi].