Respònsa prudèntium
Respònsa prudèntium [lett. “pareri dei giuristi”]
I (—) erano i responsi dati dai singoli giuristi in ordine a problemi pratici sottoposti al loro esame. Essi costituirono fondamentale strumento di produzione ed interpretazione del diritto.
Particolarmente autorevoli (tanto da vincolare il giudice) erano i (—) provenienti dai giuristi insigniti del iùs publice respondèndi [vedi].
Nel V sec. d.C., a seguito di una costituzione di Valentiniano III (più nota con il nome di legge delle citazioni [vedi]) si attribuì efficacia di legge ai pareri espressi dai giuristi classici Paolo [vedi], Papiniano [vedi], Ulpiano [vedi], Modestino [vedi], Gaio [vedi].
I (—) erano i responsi dati dai singoli giuristi in ordine a problemi pratici sottoposti al loro esame. Essi costituirono fondamentale strumento di produzione ed interpretazione del diritto.
Particolarmente autorevoli (tanto da vincolare il giudice) erano i (—) provenienti dai giuristi insigniti del iùs publice respondèndi [vedi].
Nel V sec. d.C., a seguito di una costituzione di Valentiniano III (più nota con il nome di legge delle citazioni [vedi]) si attribuì efficacia di legge ai pareri espressi dai giuristi classici Paolo [vedi], Papiniano [vedi], Ulpiano [vedi], Modestino [vedi], Gaio [vedi].