Reservàtio mèntis

Reservàtio mèntis [Riserva mentale]

Si aveva (—) nei casi in cui un soggetto manifestava una volontà negoziale, difforme dalla reale volontà interna, senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione e senza che quest’ultimo fosse in grado di accorgersi della divergenza.
La volontà interna, non esteriorizzata, come più in generale il silenzio [vedi], era irrilevante, dal punto di vista negoziale, in diritto romano. Anche nell’attuale ordinamento civile, (—), rimanendo interna al dichiarante, non ha alcuna conseguenza ed il negozio giuridico è perfettamente valido ed efficace.