Res pèrit dòmino

Res pèrit dòmino

Principio generale del diritto civile vigente in tema di obbligazioni, in virtù del quale il pregiudizio cagionato dal perimento di una res [vedi] deve essere sopportato dal suo proprietario.
Il principio è molto rilevante in tema di acquisto a titolo derivativo: il rischio del perimento della cosa grava, ad es., sull’acquirente, se l’evento si produce dopo che quest’ultimo abbia acquistato la proprietà della cosa stessa (è il caso del contratto di compravendita, nel quale l’acquisto della proprietà si produce per effetto dello scambio di consensi: è, pertanto, il compratore a sopportare il perimento del bene acquistato anche se questo è ancora presso il venditore che non ne abbia effettuato la consegna.