Res nullìus

Res nullìus [Cose di nessuno]

Erano così definite in diritto romano le cose non appartenenti ad alcuno e come tali suscettibili di occupàtio [vedi].
Tra le (—) ricordiamo:
— l’ìnsula in mari nata, che diventava di proprietà di chi se ne impossessava per primo;
— le res commùnes òmnium [vedi], se era occupata una parte delimitata di esse, poiché nella loro massa erano considerate extra commèrcium;
— le feræ bestiæ, rispetto alle quali l’occupatio, che assicurava il domìnium [vedi], conseguiva a seguito di caccia (aucùpium) e pesca (piscàtio). Non erano acquisibili per occupazione gli animali sub custodia alièna e le bestie mansuefatte (es. colombi), a meno che non avessero perso l’attitudine a far ritorno dal padrone (ànimus revertèndi [vedi]);
— le res derelìctæ, che, secondo l’opinione prevalente, si potevano acquistare tramite occupatio solo se si trattava di res nec màncipi [vedi], poiché in ordine alle res mancipi [vedi], l’occupatio costituiva solo il momento iniziale dal quale decorreva il termine per l’usucàpio [vedi].
Al pari della derelìctio, anche lo iàctus missìlium (lancio di monete che si soleva fare alla folla durante le pubbliche feste) comportava la possibilità di acquistare la cosa tramite l’occupazione;
— le res invèntæ in lìtore maris [vedi];
— le res hòstium [vedi].