Remìssio servitùtis

Remìssio servitùtis [Rinunzia alla servitù; cfr. artt. 1072 ss. c.c.]

Uno dei modi di estinzione della servitù [vedi servitùtes praediòrum]: pur tra molti contrasti, la dottrina prevalente ritiene che in concreto la rinunzia alla servitù avesse luogo, in diritto classico, attraverso una in iùre cèssio servitutis [vedi].
In diritto postclassico, per attuare la (—), si ritenne sufficiente una dichiarazione, anche priva delle formalità prestabilite, del proprietario del fondo dominante.