Remìssio pìgnoris
Remìssio pìgnoris [Rinuncia al pegno; cfr. artt. 1238, 1240 c.c.]
Uno dei fatti estintivi del pignus [vedi], consistente nella rinuncia espressa al pegno da parte del creditore.
Se la (—) avveniva tacitamente (si pensi, ad. es. alla consegna spontanea al debitore, da parte del creditore, della cosa oggetto del pignoramento), il pegno non si estingueva, ma al debitore veniva concessa, dal pretore, un’excèptio dòli [vedi] od una exceptio pàcti [vedi] per paralizzare l’eventuale azione del creditore pignoratizio.
Uno dei fatti estintivi del pignus [vedi], consistente nella rinuncia espressa al pegno da parte del creditore.
Se la (—) avveniva tacitamente (si pensi, ad. es. alla consegna spontanea al debitore, da parte del creditore, della cosa oggetto del pignoramento), il pegno non si estingueva, ma al debitore veniva concessa, dal pretore, un’excèptio dòli [vedi] od una exceptio pàcti [vedi] per paralizzare l’eventuale azione del creditore pignoratizio.