Relocàtio tacita

Relocàtio tacita [Proroga tacita della locazione]

Si aveva (—) nei casi in cui, al termine del contratto di locazione [vedi locàtio-condùctio] il conduttore continuava il godimento del bene locato, senza alcuna opposizione da parte del locatore. Quanto alla durata del contratto, a seguito della proroga, occorre distinguere:
— il principio generale era che la rinnovazione tacita avesse effetto fino a quando il locatore non richiedesse esplicitamente la consegna della cosa locata;
— se oggetto della locazione erano fondi rustici, ciascuna rinnovazione tacita aveva effetto per l’intera annata agraria.