Reformàtio in pèius

Reformàtio in pèius [Modifica in senso deteriore; cfr. art. 597 c.p.p.]

L’espressione è frequentemente adoperata dagli operatori giuridici in relazione al divieto di riformare, in senso sfavorevole all’imputato, una sentenza penale di primo grado, oggetto di appello.
Il divieto di (—) è, nell’ordinamento processuale penale vigente, previsto e disciplinato dall’art. 597, 3° co., secondo il quale, se l’appello è proposto dal solo imputato, il giudice non può applicare una pena più grave per specie o quantità.