Redùctio ad æquitàtem

Redùctio ad æquitàtem [Riduzione ad equità; cfr. art. 1450 c.c.]

Espressione adoperata nel diritto civile vigente in relazione alla fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 1450 c.c.: tale norma prevede che il soggetto, nei cui confronti sia stata proposta un’azione di rescissione, possa neutralizzare la domanda giudiziale attraverso l’offerta (fatta in giudizio od anche stragiudizialmente) di modificare il contratto in maniera tale da ricondurlo ad equità, ristabilendo il rapporto di necessaria proporzionalità tra le prestazioni.