Recèptum arbìtrii

Recèptum arbìtrii

Il (—) era l’accettazione, da parte di un arbitro (scelto da due soggetti in lite in base ad un compromìssum), dell’incarico di procedere ad un arbitrato. In particolare l’arbitro si impegnava con il (—) ad emettere sententia per risolvere la controversia sottoposta al suo giudizio.
Le parti tra loro si impegnavano mediante reciproche stipulatiònes [vedi stipulàtio] al pagamento di una penale, se una di esse mancava di cooperare all’espletamento dell’arbitrato o non si atteneva alla decisione dell’arbitro: perciò si parlava di compromissum o di pecunia compromissa. La parte che infrangeva l’accordo ed agiva in giudizio si vedeva paralizzata l’azione dall’excèptio pàcti [vedi].
Poiché l’àrbiter non era impegnato dal compromissum (cioè dall’accordo delle parti volto ad affidare le decisioni delle controversie ad un giudizio arbitrale), occorreva la sua adesione ad assolvere il compito: una volta assunto l’obbligo, l’àrbiter poteva essere costretto a dìcere sententiam non mediante actio, ma mediante un ricorso al pretore, il quale poteva disporre la irrogazione di una multa o la pìgnoris càpio [vedi].