Ratihabìtio
Ratihabìtio [Ratifica; cfr. artt. 1399, 1711 c.c.]
La (—) (ratifica) era una manifestazione di volontà con la quale, se un soggetto aveva compiuto negozi giuridici per conto di un altro (dal quale non era però stato autorizzato ad agire), il rappresentato poteva, successivamente, appropriarsi, con effetto retroattivo, degli effetti dei negozi contratti dal rappresentante [vedi rappresentanza].
In epoca giustinianea, si affermò il principio (—) mandato comparàtur, in virtù del quale la ratifica fu ritenuta idonea a porre le parti nella posizione in cui sarebbero venute a trovarsi ove fosse stato concluso un mandato [vedi mandàtum].
La (—) (ratifica) era una manifestazione di volontà con la quale, se un soggetto aveva compiuto negozi giuridici per conto di un altro (dal quale non era però stato autorizzato ad agire), il rappresentato poteva, successivamente, appropriarsi, con effetto retroattivo, degli effetti dei negozi contratti dal rappresentante [vedi rappresentanza].
In epoca giustinianea, si affermò il principio (—) mandato comparàtur, in virtù del quale la ratifica fu ritenuta idonea a porre le parti nella posizione in cui sarebbero venute a trovarsi ove fosse stato concluso un mandato [vedi mandàtum].