Rappresentanza

Rappresentanza [cfr. artt. 1387 ss. c.c.]

La (—) è quella forma di sostituzione dell’altrui attività negoziale per cui un determinato soggetto (detto rappresentante) compie un negozio in nome e per conto di un altro soggetto (detto rappresentato).
L’istituto della (—) non era conosciuto dal iùs civile [vedi], il quale ammetteva per i negozi non formali solo la figura del nùntius [vedi]. In diritto romano vigeva, infatti, il principio fondamentale dell’esclusivismo nell’agire negoziale: l’attività negoziale doveva quindi essere esplicata direttamente ed esclusivamente dal soggetto giuridico che vi aveva interesse, a meno che non vi fossero speciali ragioni di necessità.
Ciò aveva come naturale conseguenza che ogni negozio giuridico non poteva produrre effetti nei confronti di terzi estranei ad esso; non furono, di conseguenza, coniati termini che indicassero il concetto di (—) e “rappresentante”: col termine di procuràtor si indicava soltanto l’ufficio di una persona che faceva le veci di un’altra.
Furono però conosciuti istituti affini alle figure delle moderne rappresentanza indiretta e necessaria:
— la (—) indiretta è il fenomeno per il quale un soggetto (c.d. rappresentante), in virtù di un precedente rapporto giuridico con un altro soggetto (c.d. rappresentato), fa ricadere su quest’ultimo gli effetti di un negozio concluso con terzi; egli agisce, cioè, in nome proprio, ma per conto del rappresentato (si ha rappresentanza diretta, invece, quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato);
— la (—) necessaria è il fenomeno che indica una potestà personale attribuita a determinati soggetti, al fine di proteggere persone incapaci di agire a causa delle proprie particolari condizioni soggettive: si pensi al c.d. curàtor furiòsi [vedi cura furiòsi] (per gli insani di mente) ed al tùtor [vedi] pupìlli [vedi pupillus] (per i minori di età).
Solo a seguito dell’intensificarsi dei traffici e delle relazioni commerciali, sin dalla fine dell’epoca repubblicana si consentì al pater familias [vedi] di ricorrere all’opera dei sottoposti alla sua potèstas [vedi patria potestas] per la stipula di negozi dai quali sorgevano obbligazioni a suo carico.
Ogni acquisto del figlio o del servo si riversava nella sfera patrimoniale del pater familias, con effetti identici a quelli che avrebbe prodotto la rappresentanza diretta.
Quanto alla sorte dei debiti contratti dal servo o dal figlio [vedi actiònes adiectìciæ qualitàtis].