Quod nùllum est nùllum prodùcit effèctum

Quod nùllum est nùllum prodùcit effèctum [Ciò che è nullo non produce alcun effetto]

Brocardo che esprime il principio per cui il negozio nullo non produce alcun effetto. Da esso derivano le ulteriori conseguenze dell’efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità (nei confronti delle parti e dei terzi) e dell’insanabilità, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, del negozio nullo.