Querela non numeràtæ pecùniæ
Querela non numeràtæ pecùniæ
Era un rimedio giudiziale attraverso il quale era possibile far accertare l’inesistenza dell’obbligo dedotto come oggetto di una stipulàtio [vedi].
Originariamente essa consisteva in una excèptio non numeratæ pecuniæ [vedi], esperibile in ordine alle stipulazioni relative a somme di denaro, qualora fosse stata esercitata l’àctio ex stipulàtu [vedi]: dall’età di Caracalla essa fu concessa in sede di cognìtio extra òrdinem [vedi] contro chi agiva in base ad una stipulatio [vedi], richiedendo la restituzione di una somma da mutuare, senza che la dazione a mutuo fosse stata poi realmente eseguita.
Solo successivamente si ammise che il rimedio potesse essere esperito indipendentemente dall’actio ex stipulatu, trasformandosi il rimedio da exceptio a querela.
Era un rimedio giudiziale attraverso il quale era possibile far accertare l’inesistenza dell’obbligo dedotto come oggetto di una stipulàtio [vedi].
Originariamente essa consisteva in una excèptio non numeratæ pecuniæ [vedi], esperibile in ordine alle stipulazioni relative a somme di denaro, qualora fosse stata esercitata l’àctio ex stipulàtu [vedi]: dall’età di Caracalla essa fu concessa in sede di cognìtio extra òrdinem [vedi] contro chi agiva in base ad una stipulatio [vedi], richiedendo la restituzione di una somma da mutuare, senza che la dazione a mutuo fosse stata poi realmente eseguita.
Solo successivamente si ammise che il rimedio potesse essere esperito indipendentemente dall’actio ex stipulatu, trasformandosi il rimedio da exceptio a querela.