Quæstòres
Quæstòres [Questori]
Magistrati [vedi magistràtus] repubblicani con funzioni ausiliarie rispetto a quelle dei consoli [vedi cònsules], relativamente ai processi capitali e all’amministrazione della cassa pubblica [vedi ærarium].
La funzione originaria dei (—) consisteva nel provvedere alla repressione criminale, ricercando gli autori di illeciti penali, nonché le prove a loro carico: il termine quæstor derivava, infatti, da quærere cioè, ricercare le prove della colpevolezza.
In seguito, i (—) estesero la loro sfera di attività all’amministrazione finanziaria ed alla gestione della cassa pubblica.
I (—) erano in origine due e venivano nominati direttamente dai consoli. Tra il III ed il I secolo a.C., il loro numero salì prima a quattro, poi a venti, mentre il potere di eleggerli fu devoluto ai comìtia [vedi].
Con l’andare del tempo le funzioni dei (—) conobbero un notevole incremento sotto il profilo qualitativo-quantitativo: essi erano annualmente determinati dal Senatus e distribuiti in tante provinciæ quæstoriæ.
In particolare:
— due (—) (detti ærarii urbani) rimanevano in pianta stabile nel territorio cittadino per custodire l’æràrium [vedi] ed attendere alla registrazione delle entrate ed alle erogazioni disposte dal Senatus;
— un quæstor (detto ostiènsis) si occupava, nel porto di Ostia, della sorveglianza dello scarico delle derrate alimentari dirette a Roma;
— altri (—) (denominati aquarii) sorvegliavano il servizio degli acquedotti;
— i (—) militares coadiuvavano i comandanti nel comando delle legioni;
— i (—) provinciales svolgevano le funzioni di ausiliari dei governatori delle province, esercitando mansioni giurisdizionali, assimilabili a quelle di pertinenza degli ædìles curùles [vedi ædìlitas].
La questura fu la prima tappa del cursus honorum [vedi], accessibile prima a trenta anni, poi, a venticinque.
Magistrati [vedi magistràtus] repubblicani con funzioni ausiliarie rispetto a quelle dei consoli [vedi cònsules], relativamente ai processi capitali e all’amministrazione della cassa pubblica [vedi ærarium].
La funzione originaria dei (—) consisteva nel provvedere alla repressione criminale, ricercando gli autori di illeciti penali, nonché le prove a loro carico: il termine quæstor derivava, infatti, da quærere cioè, ricercare le prove della colpevolezza.
In seguito, i (—) estesero la loro sfera di attività all’amministrazione finanziaria ed alla gestione della cassa pubblica.
I (—) erano in origine due e venivano nominati direttamente dai consoli. Tra il III ed il I secolo a.C., il loro numero salì prima a quattro, poi a venti, mentre il potere di eleggerli fu devoluto ai comìtia [vedi].
Con l’andare del tempo le funzioni dei (—) conobbero un notevole incremento sotto il profilo qualitativo-quantitativo: essi erano annualmente determinati dal Senatus e distribuiti in tante provinciæ quæstoriæ.
In particolare:
— due (—) (detti ærarii urbani) rimanevano in pianta stabile nel territorio cittadino per custodire l’æràrium [vedi] ed attendere alla registrazione delle entrate ed alle erogazioni disposte dal Senatus;
— un quæstor (detto ostiènsis) si occupava, nel porto di Ostia, della sorveglianza dello scarico delle derrate alimentari dirette a Roma;
— altri (—) (denominati aquarii) sorvegliavano il servizio degli acquedotti;
— i (—) militares coadiuvavano i comandanti nel comando delle legioni;
— i (—) provinciales svolgevano le funzioni di ausiliari dei governatori delle province, esercitando mansioni giurisdizionali, assimilabili a quelle di pertinenza degli ædìles curùles [vedi ædìlitas].
La questura fu la prima tappa del cursus honorum [vedi], accessibile prima a trenta anni, poi, a venticinque.