Pubèrtas
Pubèrtas [Pubertà]
La (—) era quella fase dello sviluppo fisico di un soggetto alla quale era collegato, secondo i Romani l’acquisto della capacità di agire [vedi].
A seconda dell’età, si distingueva, infatti, tra:
— infàntes [vedi ìnfans], cioè i bambini fino a 7 anni;
— pùberes: puberi erano coloro che, raggiunto un certo sviluppo fisico, avessero acquistato la capacità di generare; impuberi erano coloro che non avevano tale capacità. Secondo i Sabiniani [vedi scuola sabiniana], in caso di controversia, il raggiungimento della pubertà doveva essere accertato mediante inspèctio còrporis. Secondo i Proculiani [vedi scuola proculiana], la pubertà si raggiungeva col compimento del quattordicesimo anno per i maschi e del dodicesimo per le femmine. Per ragioni di pudicitia, Giustiniano accolse la tesi dei proculiani.
A 18 anni si conseguiva la piena (—); i puberi avevano capacità matrimoniale; gli impuberi sui iùris [vedi] erano detti pupìlli, ed erano sottoposti a tutela [vedi].
Col compimento del 25° anno di età si acquistava la c.d. maggiore età, nonché la piena capacità di agire.
Secondo il diritto giustinianeo una limitata capacità di agire si raggiungeva con la pubertà; in particolare:
— l’infantia mìnor (fino a 7 anni) era sempre considerato totalmente incapace;
— l’infantia màior (da 7 a 12 o 14 anni) era considerato capace limitatamente;
— il minore di 25 anni era tutelato dalla disciplina della lex Plætòria o Lætoria [vedi], che concedeva un’àctio populàris [vedi], esercitabile contro chi avesse approfittato dell’inesperienza del minore durante la stipulazione di un contratto.
La (—) era quella fase dello sviluppo fisico di un soggetto alla quale era collegato, secondo i Romani l’acquisto della capacità di agire [vedi].
A seconda dell’età, si distingueva, infatti, tra:
— infàntes [vedi ìnfans], cioè i bambini fino a 7 anni;
— pùberes: puberi erano coloro che, raggiunto un certo sviluppo fisico, avessero acquistato la capacità di generare; impuberi erano coloro che non avevano tale capacità. Secondo i Sabiniani [vedi scuola sabiniana], in caso di controversia, il raggiungimento della pubertà doveva essere accertato mediante inspèctio còrporis. Secondo i Proculiani [vedi scuola proculiana], la pubertà si raggiungeva col compimento del quattordicesimo anno per i maschi e del dodicesimo per le femmine. Per ragioni di pudicitia, Giustiniano accolse la tesi dei proculiani.
A 18 anni si conseguiva la piena (—); i puberi avevano capacità matrimoniale; gli impuberi sui iùris [vedi] erano detti pupìlli, ed erano sottoposti a tutela [vedi].
Col compimento del 25° anno di età si acquistava la c.d. maggiore età, nonché la piena capacità di agire.
Secondo il diritto giustinianeo una limitata capacità di agire si raggiungeva con la pubertà; in particolare:
— l’infantia mìnor (fino a 7 anni) era sempre considerato totalmente incapace;
— l’infantia màior (da 7 a 12 o 14 anni) era considerato capace limitatamente;
— il minore di 25 anni era tutelato dalla disciplina della lex Plætòria o Lætoria [vedi], che concedeva un’àctio populàris [vedi], esercitabile contro chi avesse approfittato dell’inesperienza del minore durante la stipulazione di un contratto.