Promulgàtio

Promulgàtio

Il termine indicava il procedimento con cui venivano convocati i comìtia [vedi] e i concìlia [vedi].
La convocazione era fatta mediante edictum emanato dal magistrato abilitato a presiedere le singole assemblee. In particolare l’editto doveva essere promulgato in un giorno di mercato (nùndinæ [vedi]), almeno 24 giorni prima della data stabilita per la deliberazione (trinùndinum [vedi]).
[vedi amplius Lex]