Promissio iuràta libèrti
Promissio iuràta libèrti [Promessa del liberto]
Contratto verbale [vedi obligatiònes verbis] perfezionantesi mediante promessa solenne fatta dallo schiavo emancipato (libèrtus) al patrònus [vedi], allo scopo di impegnarsi alla prestazione di certi servigi.
Poiché lo schiavo era oggetto e non soggetto di diritti, non poteva impegnarsi iùre civili nei confronti del >dòminus [vedi] prima che intervenisse la manumìssio [vedi]: la (—) effettuata dopo l’acquisto della qualità di libèrtus (e di solito subito dopo che fosse intervenuta la manumìssio) serviva a convertire in obbligazione iuris civilis l’obbligo puramente religioso assunto dal servus di prestare servigi al patronus.
In dottrina si ritiene che tale istituto sia molto antico, probabilmente quanto la manumissio; quasi certamente, al patrònus era riservata un’azione (presumibilmente una condìctio) nei confronti del libèrtus inadempiente.
Per tutelare il liberto nei confronti del patronus, nel caso di promessa di prestazioni che non consistessero in giornate di lavoro e di promessa oneràndæ libertàtis causa, il pretore poteva intervenire con la denegàtio [vedi] dell’azione del patronus.
Contratto verbale [vedi obligatiònes verbis] perfezionantesi mediante promessa solenne fatta dallo schiavo emancipato (libèrtus) al patrònus [vedi], allo scopo di impegnarsi alla prestazione di certi servigi.
Poiché lo schiavo era oggetto e non soggetto di diritti, non poteva impegnarsi iùre civili nei confronti del >dòminus [vedi] prima che intervenisse la manumìssio [vedi]: la (—) effettuata dopo l’acquisto della qualità di libèrtus (e di solito subito dopo che fosse intervenuta la manumìssio) serviva a convertire in obbligazione iuris civilis l’obbligo puramente religioso assunto dal servus di prestare servigi al patronus.
In dottrina si ritiene che tale istituto sia molto antico, probabilmente quanto la manumissio; quasi certamente, al patrònus era riservata un’azione (presumibilmente una condìctio) nei confronti del libèrtus inadempiente.
Per tutelare il liberto nei confronti del patronus, nel caso di promessa di prestazioni che non consistessero in giornate di lavoro e di promessa oneràndæ libertàtis causa, il pretore poteva intervenire con la denegàtio [vedi] dell’azione del patronus.