Prohibìtio dòmini
Prohibìtio dòmini [lett. “divieto del titolare di una situazione giuridica”]
Letteralmente, è il divieto opposto dal titolare di una data situazione giuridica allo svolgimento, da parte di terzi, di determinata attività.
In materia di negotiòrum gèstio [vedi], era particolarmente dibattuto il problema della gestio prohibènte domino, ossia della gestione di affari altrui intrapresa col divieto del dominus. Era pacifico che, in tale ipotesi, non potevano prodursi gli effetti della negotiorum gestio; si discuteva, però, se al gèstor competesse una àctio utilis per le spese sostenute vantaggiosamente per l’interessato.
La questione fu risolta da Giustiniano, il quale negò l’azione, a meno che la prohibitio non fosse intervenuta dopo che il gestor avesse affrontato le spese.
La gestione intrapresa prohibente domino poteva, però, produrre effetti se interveniva l’approvazione o la ratifica da parte del dominus (ratihabìtio [vedi]).
Letteralmente, è il divieto opposto dal titolare di una data situazione giuridica allo svolgimento, da parte di terzi, di determinata attività.
In materia di negotiòrum gèstio [vedi], era particolarmente dibattuto il problema della gestio prohibènte domino, ossia della gestione di affari altrui intrapresa col divieto del dominus. Era pacifico che, in tale ipotesi, non potevano prodursi gli effetti della negotiorum gestio; si discuteva, però, se al gèstor competesse una àctio utilis per le spese sostenute vantaggiosamente per l’interessato.
La questione fu risolta da Giustiniano, il quale negò l’azione, a meno che la prohibitio non fosse intervenuta dopo che il gestor avesse affrontato le spese.
La gestione intrapresa prohibente domino poteva, però, produrre effetti se interveniva l’approvazione o la ratifica da parte del dominus (ratihabìtio [vedi]).