Prodìtio

Prodìtio [Tradimento, abbandono]

Erano così definiti i delitti militari [vedi desèrtio; transfùgium], configurati in periodo repubblicano: essi non furono previsti né disciplinati da alcuna legge, ma furono enucleati in via consuetudinaria, sulla base di prassi seguite nella vita militare. L’accertamento della responsabilità e l’irrogazione delle pene (a seconda della gravità, pene corporali od anche la pena capitale), fissate anch’esse dalla consuetudine, erano riservate ai comandanti militari.
La (—) consisteva, in particolare, nell’abbandono di una posizione al nemico o, comunque, nel tradimento (si pensi, ad es., all’abbandono al nemico di una città assediata, o di un borgo fortificato, o di una posizione strategica, senza opporre resistenza).