Procuràtor ad lìtem

Procuràtor ad lìtem

Il (—) era il soggetto nominato dalla parte come proprio rappresentante in una controversia giuridica; la nomina poteva avvenire, senza il ricorso a formule prestabilite, con un semplice mandato, pur se in assenza o all’insaputa dell’avversario. Secondo un orientamento, andava ritenuto (—) anche il soggetto che, pur in mancanza di un mandato, avesse gestito l’affare in buona fede e si fosse preoccupato di far ratificare il suo operato dal dòminus negòtii.
Per stare in giudizio il (—) doveva prestare una garanzia:
— la càutio ratam rem dòminum habitùrum [vedi], se era attore: con essa, egli si impegnava a rivalere il convenuto nel caso che il rappresentato, non ratificando il suo operato, agisse autonomamente contro il convenuto (che correva il rischio di essere condannato due volte per lo stesso fatto);
càutio iudicàtum sòlvi [vedi], se era convenuto: con essa, egli si impegnava a far fronte alla eventuale condanna se il rappresentato non vi provvedeva.