Procuràtor
Procuràtor [lett. “procuratore”]
Era considerato (—), nella concezione romana arcaica ogni soggetto che facesse le veci di un altro (prevalentemente, in campo processuale).
Il (—) era, pertanto, considerato, l’alter ego di una persona.
Fin dal III sec. a.C. si diffuse il ricorso da parte dei soggetti giuridici ad una persona che li aiutasse ed eventualmente li sostituisse nell’amministrazione dei beni familiari.
Spesso si trattò di un liberto il quale aveva la libera administratio (potere di amministrazione) dei beni del patronus e di tutta la sua attività negoziale. Si parlava di (—) omnium bonorum, ossia di amministratore dell’intero patrimonio dell’interessato. La sostituzione del (—) era in origine giuridicamente irrilevante, ma ben presto la giurisprudenza ammise che il soggetto giuridico potesse acquistare la possessio anche tramite il (—). In seguito questi fu ammesso a compiere a favore del soggetto atti di incremento patrimoniale fondati sul possesso (usucapio, acquisto del dominium ex iure Quiritium mediante traditio).
In epoca più tarda fu ammessa anche la figura del (—) unìus rèi o unìus negotiatiònis, ossia preposto alla gestione di un unico affare o di singoli affari predeterminati.
In entrambi i casi, il potere di gestione degli affari altrui era conferito dall’interessato al (—) attraverso un apposito negozio giuridico unilaterale, detto procura [vedi].
Era considerato (—), nella concezione romana arcaica ogni soggetto che facesse le veci di un altro (prevalentemente, in campo processuale).
Il (—) era, pertanto, considerato, l’alter ego di una persona.
Fin dal III sec. a.C. si diffuse il ricorso da parte dei soggetti giuridici ad una persona che li aiutasse ed eventualmente li sostituisse nell’amministrazione dei beni familiari.
Spesso si trattò di un liberto il quale aveva la libera administratio (potere di amministrazione) dei beni del patronus e di tutta la sua attività negoziale. Si parlava di (—) omnium bonorum, ossia di amministratore dell’intero patrimonio dell’interessato. La sostituzione del (—) era in origine giuridicamente irrilevante, ma ben presto la giurisprudenza ammise che il soggetto giuridico potesse acquistare la possessio anche tramite il (—). In seguito questi fu ammesso a compiere a favore del soggetto atti di incremento patrimoniale fondati sul possesso (usucapio, acquisto del dominium ex iure Quiritium mediante traditio).
In epoca più tarda fu ammessa anche la figura del (—) unìus rèi o unìus negotiatiònis, ossia preposto alla gestione di un unico affare o di singoli affari predeterminati.
In entrambi i casi, il potere di gestione degli affari altrui era conferito dall’interessato al (—) attraverso un apposito negozio giuridico unilaterale, detto procura [vedi].