Procùra

Procùra [Procura; cfr. artt. 1387-1400 c.c.]

Era il negozio giuridico unilaterale attraverso il quale un soggetto (c.d. dòminus negòtii) attribuiva ad un altro soggetto, detto procuràtor [vedi] il potere di gestire le sue attività economico-patrimoniali e negoziali (libera administràtio).
In un primo momento, la (—) fu un istituto vincolante più dal punto di vista sociale che giuridico ed espletò la stessa funzione assolta successivamente dal mandato [vedi mandatum]: si trattava di un atto unilaterale che conferiva un potere negoziale al procurator.
Dopo la diffusione del mandàtum [vedi], si cercò di raccordare la (—) con quest’ultimo, pur riconoscendosi la possibilità di una procura senza mandato; nell’epoca postclassica la (—) fu assorbita del tutto dal mandato.
Si qualificò, pertanto, “verus” il procuratore con mandato e “falsus” il procuratore senza mandato. Il soggetto che non aveva avuto la præposìtio, ma che dava inizio alla attività gestoria nell’interesse del dòminus, denominato falsus procurator, fu equiparato al negotiòrum gèstor.
In diritto giustinianeo si ammise anche la figura del procurator unìus rèi (od unius negotiatiònis [vedi]), ossia incaricato del compimento di un unico negozio ovvero di singoli e determinati negozi.
La (—) perdeva i suoi effetti, automaticamente, con la morte di uno dei soggetti interessati.