Processo comiziale
Processo comiziale
Era quella forma di processo penale che aveva luogo, al cospetto dei còmitia centuriàta [vedi], quando ricorrevano i presupposti della provocàtio [vedi] per accertare la colpevolezza dell’accusato, trattandosi di delitto per il quale era prescritta, secondo la legge delle XII tavole, la pena capitale [vedi lex XII Tabulàrum].
Il processo era presieduto da magistrati quæstòres parricìdii [vedi], duòviri perduelliònis [vedi ædìlitas] o tribuni della plebe [vedi tribuni plèbis].
In tre riunioni separate, al cospetto del popolo riunito non ufficialmente, venivano escussi i testimoni, condotte le indagini e presa la decisione. Il protagonista di questa fase era il magistrato: se quest’ultimo decideva per la condanna, il comizio, riunito questa volta ufficialmente, era chiamato ad emettere la definitiva decisione, pronunciando a maggioranza; se, invece, il magistrato decideva per l’assoluzione, il processo si esauriva senza l’intervento dei comizi.
Era quella forma di processo penale che aveva luogo, al cospetto dei còmitia centuriàta [vedi], quando ricorrevano i presupposti della provocàtio [vedi] per accertare la colpevolezza dell’accusato, trattandosi di delitto per il quale era prescritta, secondo la legge delle XII tavole, la pena capitale [vedi lex XII Tabulàrum].
Il processo era presieduto da magistrati quæstòres parricìdii [vedi], duòviri perduelliònis [vedi ædìlitas] o tribuni della plebe [vedi tribuni plèbis].
In tre riunioni separate, al cospetto del popolo riunito non ufficialmente, venivano escussi i testimoni, condotte le indagini e presa la decisione. Il protagonista di questa fase era il magistrato: se quest’ultimo decideva per la condanna, il comizio, riunito questa volta ufficialmente, era chiamato ad emettere la definitiva decisione, pronunciando a maggioranza; se, invece, il magistrato decideva per l’assoluzione, il processo si esauriva senza l’intervento dei comizi.