Probàtio diabolica
Probàtio diabolica [Prova diabolica]
Veniva così definita la prova della proprietà del bene, incombente sul soggetto che agiva con l’azione di rivendica [vedi rèi vindicàtio]. Tale prova risultava particolarmente difficile da soddisfare, dal momento che l’attore non poteva limitarsi a provare la validità del suo titolo d’acquisto, dovendo altresì dimostrare la validità dell’acquisto del proprio dante causa, nonché la validità dell’acquisto del dante causa di quest’ultimo e così via, fino a risalire, con la prova di una ininterrotta serie di acquisti, ad un acquisto a titolo originario (di regola l’usucapione [vedi usucàpio]).
La terminologia (—) non è romana classica, ma medievale; l’espressione è tuttora frequentemente adoperata nell’attuale linguaggio giuridico con lo stesso significato dianzi esposto.
Veniva così definita la prova della proprietà del bene, incombente sul soggetto che agiva con l’azione di rivendica [vedi rèi vindicàtio]. Tale prova risultava particolarmente difficile da soddisfare, dal momento che l’attore non poteva limitarsi a provare la validità del suo titolo d’acquisto, dovendo altresì dimostrare la validità dell’acquisto del proprio dante causa, nonché la validità dell’acquisto del dante causa di quest’ultimo e così via, fino a risalire, con la prova di una ininterrotta serie di acquisti, ad un acquisto a titolo originario (di regola l’usucapione [vedi usucàpio]).
La terminologia (—) non è romana classica, ma medievale; l’espressione è tuttora frequentemente adoperata nell’attuale linguaggio giuridico con lo stesso significato dianzi esposto.