Probàtio

Probàtio (probatiònes) [Mezzi di prova]

Venivano così definiti i mezzi di prova, cioè gli strumenti atti a determinare il convincimento del giudice ai fini della soluzione di una controversia sorta in giudizio tra due o più parti.
Rientravano tra i mezzi di prova:
— i documenti;
— le testimonianze;
— le consulenze di esperti;
— i fatti notori;
— la confèssio [vedi confessio in iùre];
— il iusiuràndum in litem [vedi].
Se la valutazione del materiale probatorio acquisito non consentiva al giudicante la formazione di un chiaro convincimento, egli poteva pronunciare il non lìquet [vedi]. Ciò che non è consentito nel nostro sistema processuale.