Privilègium

Privilègium [Privilegio]

Originariamente il termine (—) indicava la normativa emanata in relazione a persone determinate e destinata per lo più a comminare nei loro confronti pene non previste da leggi anteriori. Siffatti privilegi erano stati vietati da una disposizione delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] (privilegia ne inrogànto); ciononostante numerosi furono i provvedimenti che prevedevano i privilegi.
Nel linguaggio dei giuristi classici, invece, la parola assunse il significato, corrispondente a quello moderno, di norma emanata a vantaggio di determinate classi o gruppi di persone: si parlava, pertanto, di (—) a proposito del testamentum mìlitis [vedi] (testamento del soldato) o a proposito del iùs dòmum revocàndi [vedi], in virtù del quale certi magistrati, se chiamati in giudizio fuori Roma, potevano pretendere che la causa fosse giudicata dal pretore romano.
Lo stesso termine, poi, venne impiegato per definire la posizione in cui venivano a trovarsi taluni crediti, appunto privilegiati dal momento che, in considerazione della loro natura e della persona del creditore, erano preferiti agli altri nella distribuzione del prezzo ottenuto dalla vendita dei beni del debitore insolvente. Al riguardo si parlava di privilegia exigèndi o privilegia inter personàles actiònes.
A fronte dei crediti assistiti da privilegia stavano quelli non protetti da alcuna garanzia reale, denominati chirografari.
In epoca postclassica, si definì con precisione la gerarchia dei crediti che dovevano essere soddisfatti per primi e l’ordine era il seguente:
pìgnora publica [vedi pignus publicum (vel quasi publicum)] (risultanti da atto pubblico) o quasi publica (costituiti dinanzi a tre testimoni);
— crediti dotati di (—) exigendi (pegno o ipoteca);
— crediti chirografari.