Prìnceps lègibus solùtus
Prìnceps lègibus solùtus
La massima (—), contenuta in un passo di Ulpiano [vedi] conservato nei Digesta [vedi], stava ad indicare, nel periodo del Principato, il privilegio della non assoggettabilità del princeps alle regole di diritto privato, come dimostra anche un accenno contenuto nella lex de impèrio Vespasiani [vedi]. Le più frequenti menzioni di tale principio si riscontrano in ordine alla lex Iulia et Papia [vedi] e, in materia testamentaria, per i testamenti redatti senza le forme prestabilite.
Solo in epoca imperiale, la massima fu interpretata più ampiamente, nel senso che l’imperatore fosse considerato al di sopra di tutte le leggi (dal momento che egli stesso ne era l’artefice).
In dottrina si ritiene che essa “fu un’affermazione più politica che giuridica”.
La massima (—), contenuta in un passo di Ulpiano [vedi] conservato nei Digesta [vedi], stava ad indicare, nel periodo del Principato, il privilegio della non assoggettabilità del princeps alle regole di diritto privato, come dimostra anche un accenno contenuto nella lex de impèrio Vespasiani [vedi]. Le più frequenti menzioni di tale principio si riscontrano in ordine alla lex Iulia et Papia [vedi] e, in materia testamentaria, per i testamenti redatti senza le forme prestabilite.
Solo in epoca imperiale, la massima fu interpretata più ampiamente, nel senso che l’imperatore fosse considerato al di sopra di tutte le leggi (dal momento che egli stesso ne era l’artefice).
In dottrina si ritiene che essa “fu un’affermazione più politica che giuridica”.