Pretium scèleris
Pretium scèleris [Prezzo del misfatto; cfr. art. 2035 c.c.]
Si tratta della prestazione effettuata in esecuzione di un negozio giuridico contrario al buon costume (ad es., il compenso dato ad una prostituta): secondo l’art. 2035 c.c. vigente, “il soggetto che ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato”.
Si tratta della prestazione effettuata in esecuzione di un negozio giuridico contrario al buon costume (ad es., il compenso dato ad una prostituta): secondo l’art. 2035 c.c. vigente, “il soggetto che ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato”.