Prestazione dell’obbligazione
Prestazione dell’obbligazione
La prestazione principale era quella di solvere aliquam rem, cioè di adempiere il dovuto. Il contenuto di tale adempimento poteva essere:
— dare, cioè trasferire una proprietà o costituire un diritto reale a favore del creditore (o beneficiario);
— facere, ossia adoperarsi ad un comportamento, diverso dal dare, consistente in un’azione materiale o nel compimento di un determinato negozio giuridico. Era altresì oggetto della (—) un non facere, cioè l’obbligo di astenersi da una determinata attività;
— praestare, cioè garantire [vedi vades e predes] che un terzo svolgesse una determinata prestazione. Tale termine si rinviene particolarmente nelle fonti classiche, ove la parola praestare è riferita genericamente ad ogni comportamento o prestazione.
Requisiti della prestazione erano:
— patrimonialità, cioè valutabilità in denaro. Anche se in origine il termine praestare poteva obbligare a prestazioni anche non patrimoniali, con l’affermarsi del processo formulare [vedi], potevano essere stabilite solo condanne pecuniarie;
— a carico del debitore, che era tenuto all’esatto adempimento. Per eventuali contratti a favore del terzo, si ricorreva alla figura della stipulatio poenae, che garantiva una penale in caso di inadempimento attraverso un’actio ex stipulatu;
— possibile, per il principio impossibilium nulla obligatio est. Se l’impossibilità sopraggiungeva, era dovuta dal debitore solo nel caso in cui fosse stata a lui imputabile, altrimenti l’obbligazione si estingueva;
— liceità. Era nullo ogni negozio contrario allo ius o ai boni mores;
— determinata o determinabile. La determinabilità poteva essere affidata ad un arbiter [vedi] o arbitratus.
La prestazione principale era quella di solvere aliquam rem, cioè di adempiere il dovuto. Il contenuto di tale adempimento poteva essere:
— dare, cioè trasferire una proprietà o costituire un diritto reale a favore del creditore (o beneficiario);
— facere, ossia adoperarsi ad un comportamento, diverso dal dare, consistente in un’azione materiale o nel compimento di un determinato negozio giuridico. Era altresì oggetto della (—) un non facere, cioè l’obbligo di astenersi da una determinata attività;
— praestare, cioè garantire [vedi vades e predes] che un terzo svolgesse una determinata prestazione. Tale termine si rinviene particolarmente nelle fonti classiche, ove la parola praestare è riferita genericamente ad ogni comportamento o prestazione.
Requisiti della prestazione erano:
— patrimonialità, cioè valutabilità in denaro. Anche se in origine il termine praestare poteva obbligare a prestazioni anche non patrimoniali, con l’affermarsi del processo formulare [vedi], potevano essere stabilite solo condanne pecuniarie;
— a carico del debitore, che era tenuto all’esatto adempimento. Per eventuali contratti a favore del terzo, si ricorreva alla figura della stipulatio poenae, che garantiva una penale in caso di inadempimento attraverso un’actio ex stipulatu;
— possibile, per il principio impossibilium nulla obligatio est. Se l’impossibilità sopraggiungeva, era dovuta dal debitore solo nel caso in cui fosse stata a lui imputabile, altrimenti l’obbligazione si estingueva;
— liceità. Era nullo ogni negozio contrario allo ius o ai boni mores;
— determinata o determinabile. La determinabilità poteva essere affidata ad un arbiter [vedi] o arbitratus.