Precàrium

Precàrium [Deposito precario]

Il contratto denominato (—) venne definito da Ulpiano [vedi] come “… quod prècibus petènti utèndum concèditur tamdiu quamdiu is qui concèssit pàtitur” (ciò che viene concesso su istanza di un soggetto può essere usato fino a quando chi lo concesse non ne chiede la restituzione) ed ha origini antichissime.
In diritto classico, il possesso della res data in precario poteva essere sottratto dal concedente al precarista, in qualunque momento, anche a proprio piacimento, con un semplice cenno (ad nùtum [vedi]); se il precarista rifiutava la restituzione della res, vi erano due possibilità:
— il concedente, proprietario della res, poteva agire contro il precarista con la rèi vindicàtio [vedi];
— al concedente, non proprietario della res, era concesso dal pretore, contro il precarista, un interdìctum de precario [vedi].
L’istituto perse rilievo in diritto postclassico, quando si affermò il contratto di commodàtum [vedi]; non scomparve, però, del tutto, finendo per essere inquadrato tra i contratti innominati, attraverso l’estensione dell’àctio præscrìptis verbis [vedi].