Prævaricàtio

Prævaricàtio

Delitto consistente nella proposizione dolosa di un’accusa, avanzata per prevenirne una più grave e favorire l’accusato (è opportuno tener presente che il soggetto colpito da un’accusa non poteva esser contemporaneamente colpito da un’altra).
La (—) fu inquadrata, dalla lex Remnia [vedi], nell’ambito del crìmen calumniæ [vedi]; essa perseguì anche il comportamento dell’avvocato che tradiva il suo cliente (mettendosi d’accordo con la controparte).
Nella cognìtio extra òrdinem [vedi], la (—) era punita con la stessa pena cui sarebbe stato condannato l’accusato se questi fosse stato incolpato dell’accusa più grave (quella, cioè, che con la (—) si era inteso prevenire).