Præterìtio
Præterìtio
Era l’omessa menzione di un discendente nel testamento; in particolare, per quanto riguarda gli herèdes sui [vedi], vigeva il principio che essi dovessero essere espressamente istituiti oppure diseredati [vedi exheredàtio].
Se il testatore non avesse istituito erede o diseredato nominativamente (“nominatim”) un filius maschio, il testamento era nullo (in base alla regola civilistica “sui heredes aut istituendi aut exheredàndi” e si apriva, quindi, la successio ab intestato [vedi ab intestato]; se l’omissione riguardava riguardava invece qualche altro heres suus, si riteneva che l’erede pretermesso concorresse, comunque, con gli altri eredi istituiti alla divisione del patrimonio del de cuius [vedi].
Era l’omessa menzione di un discendente nel testamento; in particolare, per quanto riguarda gli herèdes sui [vedi], vigeva il principio che essi dovessero essere espressamente istituiti oppure diseredati [vedi exheredàtio].
Se il testatore non avesse istituito erede o diseredato nominativamente (“nominatim”) un filius maschio, il testamento era nullo (in base alla regola civilistica “sui heredes aut istituendi aut exheredàndi” e si apriva, quindi, la successio ab intestato [vedi ab intestato]; se l’omissione riguardava riguardava invece qualche altro heres suus, si riteneva che l’erede pretermesso concorresse, comunque, con gli altri eredi istituiti alla divisione del patrimonio del de cuius [vedi].