Præsumptiònes iùris

Præsumptiònes iùris [Presunzioni legali; cfr. art. 2728 c.c.]

Istituto di origine postclassica, che ebbe molto rilievo nell’ambito dell’istruzione probatoria del processo privato [vedi cognìtio extra òrdinem]: le (—) erano, in particolare, quelle conseguenze logiche che derivavano necessariamente da fatti già provati e consentivano di considerare come provati anche fatti ulteriori (dal fatto noto si desumeva il fatto ignoto).
Si distinguevano:
— (—) et de iure, che vincolavano il giudice e non ammettevano la prova contraria;
— (—) tantum, che consentivano la prova contraria.
Prove regine, difficilmente confutabili, furono, però, considerate le documentazioni scritte, specie se provenienti da pubbliche autorità. Per quanto riguarda la prova testimoniale, il peso era scarso e comunque diverso a seconda del grado sociale del testimone. Vigeva, comunque, la convinzione che la voce di un solo testimone non fosse sufficiente (“>unus testis, nullus testis” [vedi]).