Præscrìptio

Præscrìptio [Prescrizione]

Parte accessoria della formula [vedi] inserita prima dell’intentio [vedi] diretta ad escludere la deduzione in giudizio di pretese che si intendeva riservare ad eventuali future domande giudiziali, e, di conseguenza, ad evitare che l’effetto di consumazione processuale tipico della lìtis contestàtio [vedi] determinasse l’estinzione integrale del credito vantato dall’attore.
Così, ad esempio, se Tizio era creditore di Caio per una somma di danaro da pagarsi ratealmente e voleva agire per ottenere il pagamento delle sole rate scadute e non pagate, doveva limitare la sua domanda a queste ultime, in quanto, se egli agiva per il soddisfacimento integrale del credito, quest’ultimo si estingueva interamente per effetto della lìtis contestàtio [vedi].
Nell’ambito delle præscriptiònes, si distinguevano:
præscriptiones pro actore, proposte dall’attore;
præscriptiones pro reo, proposte dal convenuto in suo favore: in epoca classica, esse caddero in disuso, potendo il convenuto, per limitare la portata della domanda proposta nei suoi confronti, far ricorso al più agevole strumento delle eccezioni.
In altra accezione la (—) individuò le tappe del procedimento di formazione delle leges [vedi lex]. In essa venivano indicati il magistrato o il tribuno proponenti, l’assemblea deliberante, il luogo e la data della votazione.
Erano poi riportati i dati relativi alla centuria o alla tribù che avevano votato per prime, nonché del cittadino che per primo avesse espresso un voto contrario ad esse.