Præfectus ùrbi
Præfectus ùrbi [Prefetto della città]
In epoca monarchica il (—) era un funzionario del rex [vedi], deputato, in caso di sua assenza, a sostituirlo e rappresentarlo nell’esercizio del potere legislativo ed amministrativo in ambito cittadino.
In età repubblicana il (—) era nominato da uno dei consoli, nel novero dei senatori di estrazione consolare per provvedere, in caso di loro assenza, alla difesa della città, alla tutela dell’ordine pubblico all’interno della stessa e, soprattutto alla presidenza del Senatus [vedi].
In genere, tuttavia, il prefetto urbano era delegato all’esercizio di funzioni di minore rilievo e di estensione più ridotta.
In età imperiale la præfectura urbi, subì profonde trasformazioni: il (—) divenne il rappresentante dell’imperatore nel territorio cittadino, dotato di rilevanti poteri in ambito militare, giurisdizionale e di polizia.
Sotto il profilo militare, il (—), che esercitava le proprie attribuzioni indipendentemente dall’assenza dei consoli e dello stesso imperatore, era deputato al comando delle coorti urbane.
Il potere giurisdizionale e quello di polizia, normalmente attribuiti al (—), erano strettamente collegati.
In quanto “tutore” dell’ordine pubblico, tale funzionario era competente sia per la repressione dei reati sia per la risoluzione di controversie civili, ricollegate all’esercizio delle sue mansioni, oltre che per la vigilanza sul tranquillo e sicuro svolgimento della vita cittadina. Infatti egli aveva il compito di vigilare sulla tranquillità della popolazione, di sorvegliare i luoghi pubblici più affollati, di controllare le associazioni.
Nell’esplicazione di dette mansioni il (—) era coadiuvato dal præfectus vìgilum, di estrazione equestre, dotato di poteri inferiori e più limitati.
In età tardo-postclassica (359 d.C.), in conseguenza della suddivisione del territorio imperiale, i (—) divennero due, ognuno deputato al governo di una delle due capitali (Roma e Costantinopoli). Nell’esplicazione di tale funzione, il prefetto urbano era coadiuvato da un senatus e da un certo numero di funzionari di rango inferiore.
In epoca monarchica il (—) era un funzionario del rex [vedi], deputato, in caso di sua assenza, a sostituirlo e rappresentarlo nell’esercizio del potere legislativo ed amministrativo in ambito cittadino.
In età repubblicana il (—) era nominato da uno dei consoli, nel novero dei senatori di estrazione consolare per provvedere, in caso di loro assenza, alla difesa della città, alla tutela dell’ordine pubblico all’interno della stessa e, soprattutto alla presidenza del Senatus [vedi].
In genere, tuttavia, il prefetto urbano era delegato all’esercizio di funzioni di minore rilievo e di estensione più ridotta.
In età imperiale la præfectura urbi, subì profonde trasformazioni: il (—) divenne il rappresentante dell’imperatore nel territorio cittadino, dotato di rilevanti poteri in ambito militare, giurisdizionale e di polizia.
Sotto il profilo militare, il (—), che esercitava le proprie attribuzioni indipendentemente dall’assenza dei consoli e dello stesso imperatore, era deputato al comando delle coorti urbane.
Il potere giurisdizionale e quello di polizia, normalmente attribuiti al (—), erano strettamente collegati.
In quanto “tutore” dell’ordine pubblico, tale funzionario era competente sia per la repressione dei reati sia per la risoluzione di controversie civili, ricollegate all’esercizio delle sue mansioni, oltre che per la vigilanza sul tranquillo e sicuro svolgimento della vita cittadina. Infatti egli aveva il compito di vigilare sulla tranquillità della popolazione, di sorvegliare i luoghi pubblici più affollati, di controllare le associazioni.
Nell’esplicazione di dette mansioni il (—) era coadiuvato dal præfectus vìgilum, di estrazione equestre, dotato di poteri inferiori e più limitati.
In età tardo-postclassica (359 d.C.), in conseguenza della suddivisione del territorio imperiale, i (—) divennero due, ognuno deputato al governo di una delle due capitali (Roma e Costantinopoli). Nell’esplicazione di tale funzione, il prefetto urbano era coadiuvato da un senatus e da un certo numero di funzionari di rango inferiore.