Potiòris nominàtio
Potiòris nominàtio
La (—) era la facoltà, propria del tutore nominato dal magistrato, di indicare altra persona più idonea all’ufficio di tutela.
La (—) fu riconosciuta al tutore dativo [vedi tutor dativus] in seguito alla qualifica di mùnus publicum [vedi honòres], attribuita dalla lex Atinia alla tutela.
La (—) era la facoltà, propria del tutore nominato dal magistrato, di indicare altra persona più idonea all’ufficio di tutela.
La (—) fu riconosciuta al tutore dativo [vedi tutor dativus] in seguito alla qualifica di mùnus publicum [vedi honòres], attribuita dalla lex Atinia alla tutela.