Pòstumus

Pòstumus [lett. “discendente”]

(—) era detto il discendente nato al testatore [vedi de cùius; testamentum] dopo la sua morte, ma già concepito quando egli era ancora in vità. In particolare, per i c.d. postumi sui (figli del testatore già concepiti al momento della morte) vigeva la regola che essi dovessero essere istituiti eredi o diseredati. Ad essi furono equiparate diverse categorie (per le quali vigeva, pertanto, egualmente la regola che dovessero essere istituiti eredi oppure diseredati):
postumi Aquiliàni, cioè “i nipoti nati dopo la morte del testatore ad un figlio allo stesso premorto” (così denominati perché la categoria fu individuata dal giurista Aquilio Gallo [vedi]);
postumi Iuliàni, cioè “i nipoti nati ad un figlio dopo la confezione del testamento, ma prima che il figlio premorisse al testatore” (così denominati perché la categoria fu individuata dal giurista Salvio Giuliano [vedi]);
postumi Vellæàni, cioè “i figli nati al testatore dopo la confezione del testamento, ma prima della sua morte” (così denominati perché la categoria fu individuata da una lex Iulia Vellæa [vedi] del 26-28 d.C.).
Per evitare che il testamento fosse invalidato da una mancata diseredazione nominativa dei soggetti equiparati ai postumi (“postumòrum loco”, cioè considerati come postumi), si ammise che essi, se non istituiti eredi, potessero essere diseredati globalmente (e non nominativamente).
Potevano altresì essere istituiti eredi anche i postumi alièni (cioè i nascituri già concepiti che sarebbero stati soggetti alla potestas di persona diversa dal de cùius).