Postlimìnium

Postlimìnium

Istituto in forza del quale il cittadino che si sottraeva alla sua condizione di prigioniero riacquistava, se tornava in patria con “animus remanendi”, la sua condizione di “civis Romanus” come se non l’avesse mai perduta.
Se il “civis” era anche soggetto giuridico, in quanto fornito di autonomia familiare, riacquistava “ex tunc” la titolarità delle sue situazioni giuridiche, eccezion fatta per lo stato di coniuge: volendo riunirsi con la moglie, il civis doveva dar vita ad un nuovo matrimonio.