Possessio vel ususfrùctus (dei fondi provinciali)
Possessio vel ususfrùctus (dei fondi provinciali)
Rapporto affine al domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], era tutelato in origine dagli edìcta provincialia [vedi edictum provinciale]; in età classica finì coll’essere considerato come situazione attiva di un rapporto assoluto reale, con numerosi caratteri propri del parallelo dominium ex iure Quiritium.
Aveva ad oggetto le terre conquistate al di fuori della penisola italica che proprio in virtù di ciò, non potevano essere oggetto di dominium ex iure Quiritium; tali fondi erano in proprietà dello Stato, ma venivano assegnati in godimento ai privati.
A seguito della divisione creata da una costituzione augustea, si distinse tra:
— province senatorie (nelle quali erano situati i c.d. fundi stipendiàrii [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati dietro il pagamento di un tributo corrispettivo, detto stipendium);
— province imperiali (nelle quali erano situati i c.d. fundi tributàrii [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati contro il pagamento di un tributo corrispettivo detto tributum).
I fundi stipendiarii vel tributarii erano entrambi res nec màncipi.
Salva la limitazione derivante dall’obbligo di pagare un tributo, l’istituto in questione determinava una situazione affine alla proprietà, pur se la giurisprudenza classica preferì utilizzare il termine possessio o, meno tecnicamente, alla parola ususfructus, evidenziando le analogie intercorrenti tra il concessionario di un fundus stipendiarius vel tributarius e un usufruttuario.
Al titolare della (—), l’edìctum provinciale [vedi] concesse un’àctio utilis, ad exemplum rèi vindicatiònis [vedi rei vindicàtio], per chiedere la restituzione del fondo in danno di chi l’avesse spossessato.
L’istituto derivava, anche nella sua terminologia, dalla possessio dell’àger publicus.
Tra i modi d’acquisto caratteristici della possessio vel ususfructus sui fundi stipendiarii va ricordata la præscrìptio longi tèmporis [vedi].
Rapporto affine al domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], era tutelato in origine dagli edìcta provincialia [vedi edictum provinciale]; in età classica finì coll’essere considerato come situazione attiva di un rapporto assoluto reale, con numerosi caratteri propri del parallelo dominium ex iure Quiritium.
Aveva ad oggetto le terre conquistate al di fuori della penisola italica che proprio in virtù di ciò, non potevano essere oggetto di dominium ex iure Quiritium; tali fondi erano in proprietà dello Stato, ma venivano assegnati in godimento ai privati.
A seguito della divisione creata da una costituzione augustea, si distinse tra:
— province senatorie (nelle quali erano situati i c.d. fundi stipendiàrii [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati dietro il pagamento di un tributo corrispettivo, detto stipendium);
— province imperiali (nelle quali erano situati i c.d. fundi tributàrii [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati contro il pagamento di un tributo corrispettivo detto tributum).
I fundi stipendiarii vel tributarii erano entrambi res nec màncipi.
Salva la limitazione derivante dall’obbligo di pagare un tributo, l’istituto in questione determinava una situazione affine alla proprietà, pur se la giurisprudenza classica preferì utilizzare il termine possessio o, meno tecnicamente, alla parola ususfructus, evidenziando le analogie intercorrenti tra il concessionario di un fundus stipendiarius vel tributarius e un usufruttuario.
Al titolare della (—), l’edìctum provinciale [vedi] concesse un’àctio utilis, ad exemplum rèi vindicatiònis [vedi rei vindicàtio], per chiedere la restituzione del fondo in danno di chi l’avesse spossessato.
L’istituto derivava, anche nella sua terminologia, dalla possessio dell’àger publicus.
Tra i modi d’acquisto caratteristici della possessio vel ususfructus sui fundi stipendiarii va ricordata la præscrìptio longi tèmporis [vedi].