Possessio naturàlis

Possessio naturàlis [Detenzione; cfr. artt. 1140-1141, 1168 c.c.]

La (—) corrisponde all’odierna detenzione e spettava al soggetto che avesse ricevuto una res dal relativo proprietario, obbligandosi alla restituzione della stessa. Il soggetto detentore, pertanto, riconosceva la signoria giuridica del proprietario sulla res: in ciò la sua posizione differiva da quella del possessore.
La (—) si contrapponeva alla possessio civilis, e spettava al conduttore, al depositario, al comodatario, nonché alle persone incapaci (schiavo ed infante). La detenzione, in quanto tale, era sprovvista di tutela giuridica; nel diritto civile vigente, invece, l’art. 1168 tutela anche il mero detentore.
Nell’ambito della (—) si distinguevano:
— la possessio pro suo [vedi];
— la possessio pro alièno [vedi].